Allegato
Art. 16
Disposizioni generali
In vigore dal 23 dic 2017
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Disposizioni generali
A. Impiego delle risorse
1. Le risorse e le "facilities" del Fondo vengono utilizzate esclusivamente per consentirgli di conseguire i propri obiettivi e di assolvere le proprie funzioni.
B. Due conti
2. Il Fondo apre due conti distinti nei quali detiene le proprie risorse: un Conto capitale, alimentato dalle risorse di cui all', paragrafo 1, ed un Conto operazioni con le risorse di cui all', paragrafo 1. Tale operazione risulta dagli stati finanziari del Fondo.
3. Il Consiglio dei governatori potrà decidere di ritrasferire le risorse - ad eccezione delle azioni di capitale - da un conto all'altro conto ed utilizzare le risorse di entrambi i conti per coprire perdite o regolare impegni derivanti da operazioni o altre attività dell'altro conto.
C. Poteri generali
4. Oltre ai poteri conferitigli dalle altre disposizioni del presente Accordo, il Fondo può esercitare i poteri che seguono per quanto riguarda le sue operazioni purchè l'esercizio di tali poteri sia subordinato ai principi generali di gestione e ai termini del presente accordo e compatibili con essi:
a) investire in qualsiasi momento i fondi non necessari alle operazioni o alla riserva di garanzia negli strumenti finanziari che riterrà opportuni;
b) esercitare ogni altro potere necessario per conseguire i suoi obiettivi ed assolvere le sue funzioni e per applicare le disposizioni del presente Accordo.
D. Principi generali di gestione
5. Il Fondo gestisce le operazioni conformemente alle disposizioni del presente Accordo ed ai regolamenti che il Consiglio dei governatori potrà adottare.
6. Il Fondo opererà coerentemente con buone prassi di prudente gestione finanziaria dei fondi pubblici.
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