Allegato
Art. 21
Votazione al Consiglio dei governatori
In vigore dal 23 dic 2017
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Votazione al Consiglio dei governatori
1. I voti al Consiglio dei governatori sono distribuiti tra gli Stati Membri conformemente all'allegato D.
2. Le decisioni del Consiglio dei governatori vengono adottate, per quanto è possibile, senza votazione.
3. Salvo disposizione contraria del presente Accordo, le decisioni del Consiglio dei governatori per tutte le questioni trattate vengono adottate a maggioranza semplice.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2017-11-27;197#art-a-21