Allegato
Art. 26
Disposizioni in materia di bilancio e revisione dei conti
In vigore dal 23 dic 2017
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Disposizioni in materia di bilancio e revisione dei conti
1. Le spese amministrative del Fondo sono coperte attraverso le risorse del Conto capitale.
2. Il Direttore generale fissa un bilancio amministrativo annuale, il quale viene esaminato dal Consiglio di amministrazione e trasmesso, con le sue raccomandazioni, al Consiglio dei governatori per l'approvazione.
3. Il Direttore generale organizza una verifica annua indipendente ed esterna dei conti del Fondo. La situazione verificata dei conti, dopo un esame del Consiglio di amministrazione, viene trasmessa, con le sue raccomandazioni, al Consiglio dei governatori per l'approvazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2017-11-27;197#art-a-26