Allegato
Art. 29
Relazioni con l'organizzazione delle Nazioni Unite, gli ICB, altre organizzazioni internazionali ed altri organismi
In vigore dal 23 dic 2017
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Relazioni con l'organizzazione delle Nazioni Unite, gli ICB, altre organizzazioni internazionali ed altri organismi
1. Il Fondo può avviare negoziati con l'Organizzazione delle Nazioni Unite per concludere un accordo che lo colleghi all'Organizzazione delle Nazioni Unite in quanto istituzione specializzata in base all' dello Statuto delle Nazioni Unite. Qualunque accordo concluso conformemente all'articolo 63 dello Statuto delle Nazioni Unite deve essere approvato dal Consiglio dei governatori, su raccomandazione del Consiglio di amministrazione.
2. Il Fondo può stabilire degli stretti rapporti di cooperazione con gli organismi e le organizzazioni del sistema ONU e, se lo reputa necessario, concludere accordi con essi.
3. Il Fondo cercherà di stabilire rapporti di lavoro con gli ICB ed altre organizzazioni internazionali, nonché con enti pubblici e privati che si occupano di settori connessi e di mobilitare sostegno finanziario per i propri obiettivi da parte di qualunque fonte disponibile. Nelle interrelazioni fra il Fondo e tali organizzazioni ed organismi, ogni parte rispetterà l'autonomia dell'altra.
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