Allegato
Art. 34
Cessazione definitiva delle operazioni
In vigore dal 23 dic 2017
.
Cessazione definitiva delle operazioni
1. Il Consiglio dei governatori può far cessare le operazioni del Fondo con una decisione adottata con il voto di due terzi del numero totale di governatori che detengono almeno tre quarti dei voti attribuiti. Al momento della cessazione il Fondo cessa immediatamente tutte le attività, escluse quelle necessarie alla realizzazione graduale e alla conservazione degli averi nonché al regolamento degli obblighi.
2. Fino al regolamento definitivo di detti obblighi e alla ripartizione degli averi, il Fondo continua ad esistere e tutti i diritti e gli obblighi del Fondo e dei Membri in forza del presente Accordo restano immutati, fermo restando che nessun membro può ritirarsi nè essere sospeso una volta decisa la cessazione definitiva delle operazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2017-11-27;197#art-a-34