Allegato
Art. 38
Regolamento degli obblighi: altri averi del fondo
In vigore dal 23 dic 2017
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Regolamento degli obblighi: altri averi del fondo
1. Gli altri averi vengono realizzati alla data o alle date stabilite dal Consiglio dei governatori in considerazione delle raccomandazioni del Consiglio di amministrazione e conformemente alle procedure stabilite da quest'ultimo a maggioranza qualificata.
2. Il ricavo della vendita di tali averi viene utilizzato per regolare in modo proporzionale gli obblighi di cui al paragrafo 1 dell' e del paragrafo 1 dell'. L'eventuale avanzo di averi viene ripartito anzitutto tra i membri proporzionalmente alle loro sottoscrizioni di azioni di capitale.
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Prourn:nir:stato:legge:2017-11-27;197#art-a-38