Allegato
Art. 33
Sospensione temporanea delle operazioni
In vigore dal 23 dic 2017
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Sospensione temporanea delle operazioni
In caso di urgenza, il Consiglio di amministrazione può sospendere temporaneamente le operazioni del Fondo che reputa dover sospendere in attesa che il Consiglio dei governatori possa procedere ad un esame più particolareggiato ed adottare una decisione.
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Prourn:nir:stato:legge:2017-11-27;197#art-a-33