Allegato

Art. 33

Sospensione temporanea delle operazioni

In vigore dal 23 dic 2017
. Sospensione temporanea delle operazioni In caso di urgenza, il Consiglio di amministrazione può sospendere temporaneamente le operazioni del Fondo che reputa dover sospendere in attesa che il Consiglio dei governatori possa procedere ad un esame più particolareggiato ed adottare una decisione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2017-11-27;197#art-a-33

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo