Allegato
Art. 32
Liquidazione dei conti
In vigore dal 23 dic 2017
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Liquidazione dei conti
1. Quando un Membro cessa di essere Membro, continua ad essere tenuto a soddisfare le richieste del Fondo precedenti alla data e tutti i pagamenti dovuti fino alla data in cui cessa di essere Membro per quanto riguarda i suoi obblighi nei confronti del Fondo.
2. Quando un Membro cessa di essere Membro, il Fondo organizza il riscatto delle sue azioni conformemente ai paragrafi 2 e 3 dell' a titolo della liquidazione dei conti con il Membro.
Il prezzo di riscatto delle azioni risulta dal valore in dollari USA riportato sui libri del Fondo alla data in cui il Membro cessa di essere Membro, restando inteso che qualsiasi somma dovuta al Membro a tale titolo può essere stanziata dal Fondo per la liquidazione degli impegni presi da detto Membro nei suoi confronti conformemente al paragrafo 1 del presente articolo.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2017-11-27;197#art-a-32