Allegato
Art. 30
Ritiro di membri
In vigore dal 23 dic 2017
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Ritiro di membri
Un Membro può, in qualunque momento, con riserva delle disposizioni del paragrafo 2 dell' e di quelle dell', ritirarsi dal Fondo indirizzando al Fondo per iscritto un avviso di ritiro. Il ritiro ha effetto alla data specificata nell'avviso, ma in nessun caso prima che siano trascorsi dodici mesi dalla data in cui il Fondo riceve l'avviso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2017-11-27;197#art-a-30