Allegato

Art. 14

Debiti

In vigore dal 23 dic 2017
. Debiti 1. Il Fondo non può contrarre prestiti o altri debiti in qualunque forma, salvo in conformità al paragrafo 2 del presente articolo. 2. Per un'efficace amministrazione delle proprie operazioni, il Fondo potrà contrarre debiti a breve termine al fine di: (i) regolare transazioni finanziarie o altre operazioni di tesoreria; (ii) provvedere al proprio fabbisogno di liquidità. 3. L'indebitamento totale del Fondo non dovrà mai superare l'entità delle risorse della riserva di garanzia.
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urn:nir:stato:legge:2017-11-27;197#art-a-14

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Debiti (Art. 14 Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti all'Accordo istitutivo del Fondo comune dei prodotti di base del 27 giugno 1980, adottati a L'Aja l'11 dicembre 2014.) — Testo vigente | Portale Normativo