Allegato
Art. 14
Debiti
In vigore dal 23 dic 2017
.
Debiti
1. Il Fondo non può contrarre prestiti o altri debiti in qualunque forma, salvo in conformità al paragrafo 2 del presente articolo.
2. Per un'efficace amministrazione delle proprie operazioni, il Fondo potrà contrarre debiti a breve termine al fine di:
(i) regolare transazioni finanziarie o altre operazioni di tesoreria;
(ii) provvedere al proprio fabbisogno di liquidità.
3. L'indebitamento totale del Fondo non dovrà mai superare l'entità delle risorse della riserva di garanzia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2017-11-27;197#art-a-14