Allegato
Art. 3
Funzioni
In vigore dal 23 dic 2017
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Funzioni
Per promuovere gli obiettivi di cui all', il Fondo svolgerà le seguenti funzioni:
a) mobilitare risorse e finanziare misure ed azioni nel settore dei prodotti di base, come previsto qui di seguito;
b) stabilire rapporti di partenariato al fine di stimolare sinergie attraverso la cooperazione e la realizzazione di attività atte a sviluppare i prodotti di base;
c) operare in qualità di erogatore di servizi;
d) diffondere conoscenze e fornire informazioni su metodi nuovi ed innovativi nel settore dei prodotti di base;
e) svolgere ogni altra funzione deliberata dal Consiglio dei governatori.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2017-11-27;197#art-a-3