Allegato

Art. 3

Funzioni

In vigore dal 23 dic 2017
. Funzioni Per promuovere gli obiettivi di cui all', il Fondo svolgerà le seguenti funzioni: a) mobilitare risorse e finanziare misure ed azioni nel settore dei prodotti di base, come previsto qui di seguito; b) stabilire rapporti di partenariato al fine di stimolare sinergie attraverso la cooperazione e la realizzazione di attività atte a sviluppare i prodotti di base; c) operare in qualità di erogatore di servizi; d) diffondere conoscenze e fornire informazioni su metodi nuovi ed innovativi nel settore dei prodotti di base; e) svolgere ogni altra funzione deliberata dal Consiglio dei governatori.
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urn:nir:stato:legge:2017-11-27;197#art-a-3

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