Allegato
Art. 1
Definizioni
In vigore dal 23 dic 2017
ALLEGATO
TESTO COMPLETO DELL'ACCORDO ISTITUTIVO DEL FONDO COMUNE DEI
PRODOTTI DI BASE, COME EMENDATO DALLA PRESENTE DELIBERAZIONE
ACCORDO ISTITUTIVO DEL FONDO COMUNE DEI PRODOTTI DI BASE
PREAMBOLO
LE PARTI CONTRAENTI,
DECISE a promuovere la cooperazione economica e la comprensione tra tutti gli Stati, in particolare tra Paesi sviluppati e Paesi in via di sviluppo, nel rispetto dei principi di equità ed uguaglianza, e contribuire in tal modo ad instaurare un nuovo ordine economico internazionale,
RICONOSCENDO la necessità di migliorare la cooperazione internazionale nel settore dei prodotti di base quale condizione essenziale per instaurare un nuovo ordine economico internazionale, mirante a promuovere lo sviluppo economico e sociale, in particolare quello dei Paesi in via di sviluppo,
DESIDEROSE di promuovere un'azione globale per migliorare le strutture di mercato nel commercio internazionale dei prodotti di base che presentino un interesse per i Paesi in via di sviluppo,
RICORDANDO la risoluzione 93 (IV) relativa al programma integrato per i prodotti di base, adottata dalla Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (qui di seguito chiamata la Conferenza o UNCTAD),
HANNO CONVENUTO di istituire il Fondo comune per i prodotti di base che funzionerà in conformità alle disposizioni seguenti:
.
Definizioni
Ai fini del presente Accordo:
1. Per "azioni" si intendono le azioni del capitale di cui all', paragrafo 1.
2. Per "capitale" si intende il capitale del Fondo di cui all', paragrafo 1.
3. Per "Fondo" si intende si intende il Fondo comune per i prodotti di base istituito ai sensi del presente Accordo.
4. Per "fondo fiduciario" si intende ogni ammontare di denaro in contanti e/o numero di altri strumenti finanziari di un'altra parte o di altre parti che sia amministrato e/o gestito dal Fondo.
5. Per "intervento finanziario" si intende ogni contributo in conto capitale, in conto interessi o altro titolo di credito, investimento azionario, obbligazionario o fondo di investimento, o altra forma di intervento o contributo finanziario, ad eccezione delle garanzie su crediti, che sia approvato dal Consiglio dei governatori in via generale o dal Consiglio di amministrazione in casi specifici, ai fini dei finanziamenti erogati dal Fondo nell'ambito delle attività a titolo del Conto operazioni.
6. Per "maggioranza qualificata" si intendono almeno i due terzi del totale dei suffragi espressi.
7. Per "maggioranza semplice" si intende la metà più uno del totale dei suffragi espressi.
8. Per "maggioranza speciale" si intendono almeno i tre quarti del totale dei suffragi espressi.
9. Per "monete utilizzabili" si intendono: a) lo Yen giapponese, la Lira sterlina, l'Euro, il Dollaro USA ed ogni altra moneta eventualmente designata da una competente organizzazione monetaria internazionale in quanto abitualmente utilizzata per i pagamenti di transazioni internazionali e comunemente scambiata sui principali mercati di cambi e b) ogni altra moneta liberamente disponibile ed effettivamente utilizzabile che il Consiglio d'amministrazione potrà designare con maggioranza qualificata previa approvazione del Paese la cui moneta viene proposta dal Fondo. Una moneta può essere tolta dalla lista delle monete utilizzabili dal Consiglio di amministrazione con un voto a maggioranza qualificata.
10. Per "Organismo internazionale di prodotto" (qui di seguito chiamato ICB) si intende un organismo designato dal Consiglio di amministrazione, in base ai criteri di cui all'Allegato C, ai fini delle attività del Fondo a titolo del Conto operazioni.
11. Per "suffragi espressi" si intendono i voti a favore e i voti contro.
12. Per "totale dei voti attribuiti" si intende la somma dei voti detenuti dalla totalità dei Membri del Fondo.
13. Per "unità di conto" si intende l'unità di conto del Fondo definita ai sensi dell', paragrafo 1.
Storico versioni
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