Allegato
Art. 4
Condizioni di ammissione
In vigore dal 23 dic 2017
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Condizioni di ammissione
Sono ammessi a diventare Membri del Fondo:
a) tutti gli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o Membri di una delle sue istituzioni specializzate oppure dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica; e
b) ogni organizzazione intergovernativa che eserciti competenze nei settori di attività del Fondo. Le organizzazioni intergovernative di tale categoria non sono tenute ad assumersi obblighi finanziari nei confronti del Fondo e non hanno diritto di voto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2017-11-27;197#art-a-4