Allegato
Art. 56
Adesione
In vigore dal 23 dic 2017
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Adesione
1. Ogni Stato o ogni organizzazione intergovernativa di cui all' può aderire al presente Accordo secondo le modalità e alle condizioni convenute tra il Consiglio dei governatori e detto Stato o detta organizzazione. L'adesione si effettua mediante il deposito di uno strumento di adesione presso il Depositario.
2. Per ogni Stato od ogni organizzazione intergovernativa che depositi uno strumento di adesione, l'Accordo entra in vigore alla data del deposito.
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Prourn:nir:stato:legge:2017-11-27;197#art-a-56