Art. 20
LEGGE 14 novembre 2016, n. 220
In vigore dal 1 gen 2024
Credito d'imposta per le imprese non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo
1. Ai soggetti di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,
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non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo, associati in partecipazione ai sensi dell'articolo 2549 del codice civile, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura massima del 30 per cento dell'apporto in denaro effettuato per la produzione e distribuzione in Italia e all'estero di opere cinematografiche e audiovisive. L'aliquota massima è elevata al 40 per cento nel caso di apporto in denaro effettuato per lo sviluppo e la produzione di opere che abbiano ricevuto i contributi selettivi di cui all'articolo 26 della presente legge.
2. Il decreto di cui all' disciplina le modalità, le condizioni e le ulteriori specificazioni con le quali il beneficio può essere riconosciuto
, in particolare,
per gli investimenti effettuati anche per il tramite di intermediari e veicoli finanziari sottoposti a vigilanza prudenziale, quali gli organismi di investimento collettivo del risparmio, di cui all', comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
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