Art. 19

LEGGE 14 novembre 2016, n. 220

In vigore dal 1 gen 2021
Credito d'imposta per l'attrazione in Italia di investimenti cinematografici e audiovisivi 1. Alle imprese italiane di produzione esecutiva e di post-produzione è riconosciuto un credito d'imposta, in relazione a opere cinematografiche e audiovisive o a parti di esse realizzate sul territorio nazionale, utilizzando manodopera italiana, su commissione di produzioni estere, in misura non inferiore al 25 per cento e non superiore al 40 per cento della spesa sostenuta nel territorio nazionale.
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LEGGE 14 novembre 2016, n. 220 (Art. 19 Disciplina del cinema e dell'audiovisivo.) — Testo vigente | Portale Normativo