Art. 14

LEGGE 14 novembre 2016, n. 220

In vigore dal 11 dic 2016
Requisiti di ammissione e casi di esclusione delle opere cinematografiche e audiovisive 1. L'ammissione delle opere cinematografiche e audiovisive ai benefici previsti dalla presente legge, fatta eccezione per gli incentivi fiscali di cui all', è subordinata al riconoscimento della nazionalità italiana. 2. Con decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere del Consiglio superiore, sono individuati i casi di esclusione con riferimento alle seguenti tipologie di opere: a) opere audiovisive a carattere pornografico o che incitano alla violenza o all'odio razziale; b) pubblicità televisive, spot pubblicitari, televendite e telepromozioni, come definiti all', comma 1, lettere ee), ff), ii) e mm), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005; c) opere audiovisive prodotte esclusivamente a fini commerciali o promozionali; d) programmi di informazione e attualità; e) giochi, spettacoli di varietà, quiz, talk show; f) programmi di gare e competizioni o contenenti risultati di gare e competizioni; g) trasmissione, anche in diretta, di eventi, ivi compresi gli eventi teatrali, musicali, artistici, culturali, sportivi e celebrativi; h) programmi televisivi. Note all': Si riporta il testo dell', comma 1, lettere ee), ff), ii) e mm), del citato decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177: ". Definizioni 1. Ai fini del presente testo unico si intende per: (Omissis). ee) "pubblicità televisiva", ogni forma di messaggio televisivo trasmesso dietro pagamento o altro compenso, ovvero a fini di autopromozione, da un'impresa pubblica o privata o da una persona fisica nell'ambito di un'attività commerciale, industriale, artigiana o di una libera professione, allo scopo di promuovere la fornitura, dietro pagamento, di beni o di servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni; ff) "spot pubblicitario", una forma di pubblicità televisiva a contenuto predeterminato, trasmessa dalle emittenti radiofoniche e televisive, sia analogiche che digitali; ii) "televendita", le offerte dirette trasmesse al pubblico allo scopo di fornire, dietro pagamento, beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni; (Omissis). mm) "telepromozione", ogni forma di pubblicità consistente nell'esibizione di prodotti, presentazione verbale e visiva di beni o servizi di un produttore di beni o di un fornitore di servizi, fatta dall'emittente televisiva o radiofonica, sia analogica che digitale, nell'ambito di un programma, al fine di promuovere la fornitura, dietro compenso, dei beni o dei servizi presentati o esibiti; (Omissis).".
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LEGGE 14 novembre 2016, n. 220 (Art. 14 Disciplina del cinema e dell'audiovisivo.) — Testo vigente | Portale Normativo