Art. 16

LEGGE 14 novembre 2016, n. 220

In vigore dal 1 gen 2021
Credito d'imposta per le imprese di distribuzione 1. Alle imprese di distribuzione cinematografica e audiovisiva è riconosciuto un credito d'imposta, in misura non inferiore al 15 per cento e non superiore al 40 per cento delle spese complessivamente sostenute per la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive. 2. COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2020, N. 178 . 3. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è altresì riconosciuto alle imprese di distribuzione cinematografica e audiovisiva per le spese complessivamente sostenute per la distribuzione, nei territori delle regioni in cui risiedono minoranze linguistiche riconosciute, ai sensi dell' della legge 15 dicembre 1999, n. 482, di opere prodotte in una lingua diversa da quella italiana, purchè appartenente ad una delle minoranze linguistiche riconosciute. Il decreto di cui all' tiene conto, nella determinazione dell'aliquota di cui al presente articolo per le finalità del presente comma, della consistenza dei gruppi linguistici nei territori in cui risiedono minoranze linguistiche riconosciute. 4. Per le altre tipologie di opere e imprese, l'aliquota è determinata tenendo conto delle risorse disponibili, delle tipologie di opere distribuite, della circostanza che l'impresa di distribuzione cinematografica o audiovisiva o di editoria audiovisiva sia o meno indipendente ovvero sia o meno italiana o europea e nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi previsti dall'.
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LEGGE 14 novembre 2016, n. 220 (Art. 16 Disciplina del cinema e dell'audiovisivo.) — Testo vigente | Portale Normativo