Art. 18

LEGGE 14 novembre 2016, n. 220

In vigore dal 1 gen 2024
Credito d'imposta per il potenziamento dell'offerta cinematografica 1. Al fine di potenziare l'offerta cinematografica e in particolare per favorire le attività e lo sviluppo delle sale cinematografiche, agli esercenti sale cinematografiche è riconosciuto un credito d'imposta nella misura massima del 40 per cento dei costi di funzionamento delle sale cinematografiche, se esercite da grandi imprese, o nella misura massima del 60 per cento dei medesimi costi, se le sale sono esercite da piccole o medie imprese, secondo le disposizioni stabilite con il decreto adottato ai sensi dell' 2. Il decreto di cui all' prevede meccanismi incentivanti a favore delle opere italiane e, ai fini degli obiettivi previsti dall', per particolari tipologie di opere e di sale cinematografiche, con particolare riferimento alle piccole sale cinematografiche ubicate nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti. (9)
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