Art. 23

LEGGE 14 novembre 2016, n. 220

In vigore dal 26 mag 2021
Contributi automatici per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione delle opere cinematografiche e audiovisive 1. Il Ministero, a valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo, concede contributi automatici alle imprese cinematografiche e audiovisive al fine di concorrere, nei limiti massimi d'intensità d'aiuto previsti dalle disposizioni dell'Unione europea e secondo le ulteriori specifiche contenute nel decreto di cui all', allo sviluppo, alla produzione e distribuzione in Italia e all'estero di nuove opere cinematografiche e audiovisive di nazionalità italiana. Quota parte dei contributi automatici, ai sensi e per le finalità di cui al Titolo I, Capo IV, Sezione III della legge 22 aprile 1941, n. 633, è destinata agli autori del soggetto, agli autori della sceneggiatura, agli autori della musica e ai registi, secondo quanto previsto nel decreto di cui all', comma 1. 2. L'importo complessivo dei contributi automatici spettante a ciascuna impresa è determinato sulla base di parametri oggettivi, relativi alle opere cinematografiche e audiovisive precedentemente prodotte ovvero distribuite dalla medesima impresa, individuati dall'.
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LEGGE 14 novembre 2016, n. 220 (Art. 23 Disciplina del cinema e dell'audiovisivo.) — Testo vigente | Portale Normativo