Art. 25

LEGGE 14 novembre 2016, n. 220

In vigore dal 1 gen 2024
Disposizioni di attuazione 1. Con decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisiti il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e il parere del Consiglio superiore, sono stabilite, nei limiti delle risorse a tal fine disponibili, le modalità applicative delle disposizioni contenute nella presente sezione e, in particolare, oltre a quanto già previsto nei precedenti articoli, sono definiti: a) i requisiti minimi che devono possedere le imprese cinematografiche e audiovisive, con particolare riferimento alla loro solidità patrimoniale e finanziaria, per accedere ai contributi automatici; b) i criteri di assegnazione dei contributi, i requisiti delle opere beneficiarie ed eventuali ulteriori specifiche e limitazioni, nonchè le eventuali ulteriori categorie di opere di cui all', comma 2, lettera c); c) il termine massimo entro cui l'importo può essere utilizzato; d) i casi di decadenza ovvero di revoca. d-bis) i requisiti e le modalità di erogazione dei contributi di cui all', comma 1, secondo periodo , le modalità di certificazione dei costi e le caratteristiche delle polizze assicurative che i soggetti incaricati della certificazione sono tenuti a stipulare . 1-bis. Ai soggetti incaricati della certificazione dei costi di cui al comma 1, lettera d-bis), che rilasciano certificazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro per ciascuna certificazione infedele resa. 1-ter. Il decreto di cui al comma 1 può altresì prevedere, a carico dei richiedenti, il versamento in conto entrate al bilancio dello Stato di un contributo per le spese istruttorie. Le somme derivanti dal presente comma sono riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della cultura, di pertinenza della Direzione generale cinema e audiovisivo del medesimo Ministero
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2016-11-14;220#art-25

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
LEGGE 14 novembre 2016, n. 220 (Art. 25 Disciplina del cinema e dell'audiovisivo.) — Testo vigente | Portale Normativo