Accordo di Parigi
Art. 17
In vigore dal 11 nov 2016
1. Il Segretariato istituito dall' della convenzione esercita anche le funzioni di Segretariato del presente accordo.
2. L', paragrafo 2, della convenzione relativo alle funzioni del Segretariato e l', paragrafo 3, della convenzione relativo al funzionamento del Segretariato, si applicano mutatis mutandis al presente accordo. Il Segretariato, inoltre, esercita le funzioni che gli sono assegnate in virtù del presente accordo e dalla conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti del presente accordo.
Storico versioni
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