Accordo di Parigi
Art. 19
In vigore dal 11 nov 2016
1. Gli organi sussidiari o altri meccanismi istituzionali istituiti dalla o a norma della convenzione, diversi da quelli menzionati dal presente accordo, concorrono all'attuazione del presente accordo dietro decisione in tal senso della conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti del presente accordo. La conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti del presente accordo specifica le funzioni che devono essere esercitate dagli organi sussidiari o dai meccanismi anzidetti.
2. La conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti del presente accordo può fornire ulteriori orientamenti ai suddetti organi sussidiari o meccanismi istituzionali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2016-11-04;204#art-adp-19