Accordo di Parigi
Art. 14
In vigore dal 11 nov 2016
1. La conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti del presente accordo verifica periodicamente l'attuazione del presente accordo al fine di valutare i progressi collettivi compiuti verso la realizzazione dello scopo per cui esso è inteso e dei suoi obiettivi a lungo termine («bilancio globale»). Tale verifica è comprensiva e facilitativa, considera mitigazione, adattamento e mezzi di attuazione e sostegno, e tiene altresì conto dell'equità e delle migliori conoscenze scientifiche a disposizione.
2. La conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti del presente accordo tiene il suo primo bilancio globale nel 2023 e periodicamente ogni cinque anni successivi, tranne che decida altrimenti.
3. Il bilancio globale offre indicazioni alle Parti per aggiornare e migliorare, in maniera determinata a livello nazionale, le loro azioni e il sostegno conformemente alle disposizioni pertinenti del presente accordo, oltre che per rafforzare la cooperazione internazionale in materia di azioni per il clima.
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