Accordo di Parigi

Art. 9

In vigore dal 11 nov 2016
1. Le Parti che sono paesi sviluppati forniscono risorse finanziarie per assistere le Parti che sono paesi in via di sviluppo per quanto riguarda sia la mitigazione che l'adattamento, continuando ad adempiere agli obblighi ad essi incombenti in virtù della convenzione. 2. Le altre Parti sono incoraggiate a fornire o continuare a fornire volontariamente tale sostegno. 3. Nell'ambito di uno sforzo mondiale, le Parti che sono paesi sviluppati dovrebbero continuare a svolgere un ruolo guida nel mobilitare i finanziamenti per il clima avvalendosi di un'ampia gamma di fonti, strumenti e canali, tenendo presente il ruolo significativo dei finanziamenti pubblici, tramite molteplici azioni, incluso il sostegno a strategie sviluppate a livello nazionale e tenendo conto delle esigenze e delle priorità delle Parti che sono paesi in via di sviluppo. Tale mobilitazione di finanziamenti per il clima dovrebbe rappresentare un progresso rispetto agli sforzi precedenti. 4. La disponibilità di maggiori risorse finanziarie dovrebbe mirare a raggiungere un equilibrio tra adattamento e mitigazione, tenendo conto delle strategie guidate dal paese e delle priorità ed esigenze delle Parti che sono paesi in via di sviluppo, in particolare quelle particolarmente vulnerabili agli effetti negativi dei cambiamenti climatici e dotate di capacità molto limitate, quali i paesi meno sviluppati e i piccoli Stati insulari in via di sviluppo, considerando il fabbisogno di risorse pubbliche e risorse a titolo di dono per l'adattamento. 5. Le Parti che sono paesi sviluppati comunicano ogni due anni, a titolo indicativo, le informazioni sulla quantità e sulla qualità delle risorse di cui ai paragrafi 1 e 3, compresi se del caso e se disponibili, i livelli previsti delle risorse finanziarie pubbliche destinate alle Parti che sono paesi in via di sviluppo. Le altre Parti che forniscono risorse sono incoraggiate a comunicare ogni due anni tali informazioni su base volontaria. 6. Il bilancio globale di cui all' tiene conto delle informazioni pertinenti relative agli sforzi compiuti in materia di finanziamenti per il clima comunicate dalle Parti che sono paesi sviluppati e/o dagli organismi creati in virtù del presente accordo. 7. Ogni due anni le Parti che sono paesi sviluppati comunicano informazioni trasparenti e coerenti sul sostegno fornito e mobilitato attraverso gli interventi pubblici alle Parti che sono paesi in via di sviluppo, conformemente alle modalità, procedure e linee guida che la conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti dell'accordo adotterà in occasione della sua prima sessione, come indicato all', paragrafo 13. Le altre Parti sono incoraggiate a fare altrettanto. 8. Il meccanismo finanziario della convenzione, inclusi i suoi enti di gestione, funge da meccanismo finanziario del presente accordo. 9. Le istituzioni che concorrono all'applicazione del presente accordo, inclusi gli enti di gestione del meccanismo finanziario della convenzione, mirano ad assicurare un accesso efficiente alle risorse finanziarie attraverso procedure di approvazione semplificate e maggiore prontezza nel supporto alle Parti che sono paesi in via di sviluppo, in particolare per i paesi meno sviluppati e i piccoli Stati insulari in via di sviluppo, nell'ambito delle loro strategie e piani nazionali sul clima.
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