Accordo di Parigi
Art. 8
In vigore dal 11 nov 2016
1. Le Parti riconoscono l'importanza di evitare e ridurre al minimo le perdite e i danni associati agli effetti negativi dei cambiamenti climatici, compresi gli eventi metereologici estremi e gli eventi lenti a manifestarsi, e di porvi rimedio, così come riconoscono l'importanza del ruolo dello sviluppo sostenibile nella riduzione del rischio di perdite e danni.
2. Il meccanismo internazionale di Varsavia per le perdite e i danni associati alle conseguenze dei cambiamenti climatici è sottoposto all'autorità e alla direzione della conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti del presente accordo e può essere migliorato e rafforzato su decisione della conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti del presente accordo.
3. Le Parti dovrebbero promuovere la comprensione, l'azione e il sostegno, in particolare attraverso il meccanismo internazionale di Varsavia, ove opportuno, in modo cooperativo e facilitativo per quanto riguarda le perdite e i danni associati agli effetti negativi dei cambiamenti climatici.
4. In maniera analoga, le aree di cooperazione e facilitazione per migliorare la comprensione, l'azione e il sostegno possono riguardare:
a) sistemi di allerta precoce;
b) preparazione alle emergenze;
c) eventi lenti a manifestarsi;
d) eventi che possono comportare perdite e danni irreversibili e permanenti;
e) valutazione complessiva e gestione del rischio;
f) strumenti di assicurazione rischi, mutualizzazione dei rischi climatici e altre soluzioni assicurative;
g) perdite non economiche;
h) resilienza delle comunità, dei mezzi di sussistenza e degli ecosistemi.
5. Il meccanismo internazionale di Varsavia collabora con gli organismi esistenti e i gruppi di esperti previsti dall'accordo, nonché con le organizzazioni e gli enti specializzati pertinenti al di fuori dello stesso.
Storico versioni
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