Accordo di Parigi

Art. 15

In vigore dal 11 nov 2016
1. È istituito un meccanismo per facilitare l'attuazione e promuovere il rispetto delle disposizioni del presente accordo. 2. Il meccanismo di cui al paragrafo 1 consiste in un comitato composto di esperti, ha natura e funzione facilitativa, e opera in modo trasparente, non antagonistico e non punitivo. Il comitato presta particolare attenzione alle rispettive capacità e circostanze nazionali delle Parti. 3. Il comitato opera secondo le modalità e le procedure adottate dalla conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti del presente accordo in occasione della sua prima sessione e ad essa riferisce annualmente.
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