Accordo di Parigi
Art. 20
In vigore dal 11 nov 2016
1. Il presente accordo è aperto alla firma e soggetto a ratifica, accettazione o approvazione degli Stati e delle organizzazioni regionali d'integrazione economica che sono Parti della convenzione. Esso è aperto alla firma presso il quartier generale delle Nazioni unite a New York dal 22 aprile 2016 al 21 aprile 2017. In seguito, il presente accordo sarà aperto all'adesione dal primo giorno successivo alla data in cui è stato chiuso alla firma. Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione sono depositati presso il Depositario.
2. L'organizzazione regionale di integrazione economica che divenga Parte del presente accordo senza che nessuno dei suoi Stati membri ne sia parte rispetta tutti gli obblighi derivanti dal presente accordo. In caso di organizzazioni regionali di integrazione economica in cui uno o più Stati membri siano Parte del presente accordo, l'organizzazione e i suoi Stati membri concordano le rispettive responsabilità per l'assolvimento degli obblighi a essi incombenti in virtù del presente accordo. In tali casi, l'organizzazione e gli Stati membri non hanno la facoltà di esercitare i diritti derivanti dal presente accordo in modo concorrente.
3. Negli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, le organizzazioni regionali d'integrazione economica dichiarano l'estensione delle loro competenze riguardo alle materie disciplinate dal presente accordo. Tali organizzazioni comunicano altresì al Depositario, il quale a sua volta ne informa le Parti, qualsiasi modifica sostanziale dell'estensione delle loro competenze.
Storico versioni
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