Accordo di Parigi

Art. 21

In vigore dal 11 nov 2016
1. Il presente accordo entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data in cui almeno 55 Parti della convenzione, che rappresentino almeno uno stimato 55 % del totale delle emissioni di gas a effetto serra mondiali, hanno depositato i loro strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione. 2. Ai soli fini del paragrafo 1, per «totale delle emissioni di gas a effetto serra mondiali» s'intende la quantità più aggiornata comunicata alla data o prima della data dell'adozione del presente accordo dalle Parti della convenzione. 3. Per ogni Stato o organizzazione regionale d'integrazione economica che ratifica, accetta o approva il presente accordo o vi accede dopo che le condizioni di cui al paragrafo 1 per la sua entrata in vigore sono state soddisfatte, il presente accordo entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito da parte di tale Stato o organizzazione regionale d'integrazione economica del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione. 4. Ai fini del paragrafo 1, qualsiasi strumento depositato da un'organizzazione regionale d'integrazione economica non si aggiunge al numero di quelli depositati dai suoi Stati membri.
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