Allegato ICapo III

Art. 26

Bilancio

In vigore dal 25 nov 2016
Bilancio 1. Il bilancio è adottato dal comitato del bilancio su proposta del praesidium. Esso è elaborato conformemente ai principi contabili generalmente ammessi definiti nel regolamento finanziario, stabilito conformemente all'. 2. Nell'ambito del bilancio il praesidium può, conformemente al regolamento finanziario, stornare fondi tra le varie linee o voci. 3. Il cancelliere è responsabile dell'esecuzione del bilancio conformemente al regolamento finanziario. 4. Il cancelliere presenta ogni anno una dichiarazione sui conti dell'esercizio finanziario precedente relativa all'esecuzione del bilancio, che è approvata dal praesidium.
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urn:nir:stato:legge:2016-11-03;214#art-ai-26

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Bilancio (Art. 26 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, con Allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013.) — Testo vigente | Portale Normativo