Allegato ISez. 4

Art. 24

Tenuta del registro

In vigore dal 25 nov 2016
Tenuta del registro 1. Le modalità precise per la tenuta del registro del tribunale sono stabilite nelle norme che disciplinano la cancelleria, adottate dal praesidium. 2. Le norme per l'accesso ai documenti della cancelleria sono stabilite nel regolamento di procedura.
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Tenuta del registro (Art. 24 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, con Allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013.) — Testo vigente | Portale Normativo