Allegato I›Sez. 4
Art. 24
Tenuta del registro
In vigore dal 25 nov 2016
Tenuta del registro
1. Le modalità precise per la tenuta del registro del tribunale sono stabilite nelle norme che disciplinano la cancelleria, adottate dal praesidium.
2. Le norme per l'accesso ai documenti della cancelleria sono stabilite nel regolamento di procedura.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2016-11-03;214#art-ai-24