Allegato I›Sez. 3
Art. 21
Collegi
In vigore dal 25 nov 2016
Collegi
1. L'assegnazione dei giudici e l'attribuzione delle cause ai collegi sono disciplinate dal regolamento di procedura. Un giudice del collegio è nominato giudice presidente conformemente al regolamento di procedura.
2. Per cause di importanza eccezionale e in particolare allorchè la decisione può avere ripercussioni sull'unità e la coerenza della giurisprudenza del tribunale, la corte d'appello può decidere, su proposta del presidente, di investire della causa la corte in seduta plenaria.
3. Ciascun collegio può delegare, conformemente al regolamento di procedura, talune funzioni ad uno o più dei giudici che lo compongono.
4. Un giudice del collegio agisce in qualità di relatore, conformemente al regolamento di procedura.
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