Allegato I›Capo II›Sez. 1
Art. 16
Personale
In vigore dal 25 nov 2016
Personale
1. I funzionari e gli altri agenti del tribunale hanno il compito di assistere il presidente della corte d'appello, il presidente del tribunale di primo grado, i giudici e il cancelliere. Essi dipendono dal cancelliere sotto l'autorità del presidente della corte d'appello e del presidente del tribunale di primo grado.
2. Il comitato amministrativo definisce lo statuto dei funzionari e degli altri agenti del tribunale.
Storico versioni
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