Accordo›Capo III
Art. 16
Procedura di nomina
In vigore dal 25 nov 2016
Procedura di nomina
1. Il comitato consultivo istituisce un elenco dei candidati più idonei per la nomina a giudice del tribunale conformemente allo statuto.
2. Sulla base di tale elenco il comitato amministrativo nomina i giudici del tribunale deliberando di comune accordo.
3. Lo statuto stabilisce le disposizioni di attuazione per la nomina dei giudici.
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