AccordoCapo III

Art. 16

Procedura di nomina

In vigore dal 25 nov 2016
Procedura di nomina 1. Il comitato consultivo istituisce un elenco dei candidati più idonei per la nomina a giudice del tribunale conformemente allo statuto. 2. Sulla base di tale elenco il comitato amministrativo nomina i giudici del tribunale deliberando di comune accordo. 3. Lo statuto stabilisce le disposizioni di attuazione per la nomina dei giudici.
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Procedura di nomina (Art. 16 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, con Allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013.) — Testo vigente | Portale Normativo