AccordoCapo II

Art. 14

Comitato consultivo

In vigore dal 25 nov 2016
Comitato consultivo 1. Il comitato consultivo: a) assiste il comitato amministrativo nella preparazione della nomina dei giudici del tribunale; b) formula proposte per il praesidium di cui all' dello statuto con riguardo agli orientamenti per il quadro di formazione dei giudici di cui all'; e c) fornisce pareri al comitato amministrativo concernenti i requisiti in materia di qualifiche di cui all', paragrafo 2. 2. Il comitato consultivo si compone di giudici e specialisti in diritto dei brevetti e controversie nel settore dei brevetti, dotati del massimo livello di competenza riconosciuto. Essi sono nominati, conformemente alla procedura stabilita dallo statuto, per un periodo di sei anni. Tale mandato è rinnovabile. 3. La composizione del comitato consultivo assicura un'ampia gamma di competenze pertinenti e la rappresentanza di ciascuno degli Stati membri contraenti. I membri del comitato consultivo sono totalmente indipendenti nell'esercizio delle loro funzioni e non sono vincolati da istruzioni. 4. Il comitato consultivo adotta il proprio regolamento interno. 5. Il comitato consultivo designa tra i suoi membri un presidente per una durata di tre anni. Tale mandato è rinnovabile.
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Comitato consultivo (Art. 14 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, con Allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013.) — Testo vigente | Portale Normativo