Accordo›Capo II
Art. 13
Comitato del bilancio
In vigore dal 25 nov 2016
Comitato del bilancio
1. Il comitato del bilancio è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro contraente.
2. Ciascuno Stato membro contraente dispone di un voto.
3. Il comitato del bilancio adotta le proprie decisioni a maggioranza semplice dei rappresentanti degli Stati membri contraenti. Per l'adozione del bilancio è tuttavia richiesta la maggioranza dei tre quarti dei rappresentanti degli Stati membri contraenti.
4. Il comitato del bilancio adotta il proprio regolamento interno.
5. Il comitato del bilancio designa tra i suoi membri un presidente per una durata di tre anni. Tale mandato è rinnovabile.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2016-11-03;214#art-a-13