AccordoCapo II

Art. 12

Comitato amministrativo

In vigore dal 25 nov 2016
Comitato amministrativo 1. Il comitato amministrativo è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro contraente. La Commissione europea è rappresentata alle riunioni del comitato amministrativo in qualità di osservatore. 2. Ciascuno Stato membro contraente dispone di un voto. 3. Il comitato amministrativo adotta le proprie decisioni a maggioranza dei tre quarti degli Stati membri contraenti rappresentati e votanti, salvo diversa disposizione del presente accordo o dello statuto. 4. Il comitato amministrativo adotta il proprio regolamento interno. 5. Il comitato amministrativo designa tra i suoi membri un presidente per una durata di tre anni. Tale mandato è rinnovabile.
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urn:nir:stato:legge:2016-11-03;214#art-a-12

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Comitato amministrativo (Art. 12 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, con Allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013.) — Testo vigente | Portale Normativo