Accordo›Capo II
Art. 12
Comitato amministrativo
In vigore dal 25 nov 2016
Comitato amministrativo
1. Il comitato amministrativo è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro contraente. La Commissione europea è rappresentata alle riunioni del comitato amministrativo in qualità di osservatore.
2. Ciascuno Stato membro contraente dispone di un voto.
3. Il comitato amministrativo adotta le proprie decisioni a maggioranza dei tre quarti degli Stati membri contraenti rappresentati e votanti, salvo diversa disposizione del presente accordo o dello statuto.
4. Il comitato amministrativo adotta il proprio regolamento interno.
5. Il comitato amministrativo designa tra i suoi membri un presidente per una durata di tre anni. Tale mandato è rinnovabile.
Storico versioni
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