AccordoCapo III

Art. 17

Indipendenza dei giudici e imparzialità

In vigore dal 25 nov 2016
Indipendenza dei giudici e imparzialità 1. Il tribunale, i suoi giudici e il cancelliere godono dell'indipendenza dei giudici. Nell'esercizio delle loro funzioni i giudici non sono vincolati da istruzioni. 2. I giudici qualificati sotto il profilo giuridico nonché i giudici qualificati sotto il profilo tecnico che sono giudici a tempo pieno del tribunale non possono esercitare alcuna altra occupazione, retribuita o meno, salvo qualora sia accordata dal comitato amministrativo una eccezione in tal senso. 3. In deroga al paragrafo 2, l'esercizio della funzione di giudice non esclude l'esercizio di altre funzioni giurisdizionali a livello nazionale. 4. L'esercizio della funzione di giudice qualificato sotto il profilo tecnico a titolo di giudice a tempo parziale del tribunale non esclude l'esercizio di altre funzioni, a condizione che non sussista alcun conflitto di interessi. 5. In caso di conflitto di interessi, il giudice interessato non partecipa ai procedimenti. Lo statuto stabilisce norme atte a disciplinare i conflitti di interessi.
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Indipendenza dei giudici e imparzialità (Art. 17 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, con Allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013.) — Testo vigente | Portale Normativo