Accordo›Capo II
Art. 10
Cancelleria
In vigore dal 25 nov 2016
Cancelleria
1. È istituita una cancelleria presso la sede della corte d'appello. Essa è gestita dal cancelliere ed esercita le mansioni conferitele conformemente allo statuto. Fatte salve le condizioni che figurano nel presente accordo e nel regolamento di procedura, il registro tenuto dalla cancelleria è accessibile al pubblico.
2. Sono istituite sottosezioni della cancelleria presso tutte le divisioni del tribunale di primo grado.
3. La cancelleria conserva gli atti di tutte le cause proposte dinanzi al tribunale. All'atto dell'archiviazione la sottosezione interessata notifica ogni causa alla cancelleria.
4. Il tribunale nomina il cancelliere conformemente all' dello statuto e fissa le norme che ne disciplinano le funzioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2016-11-03;214#art-a-10