Accordo›Capo IV
Art. 22
Responsabilità per i danni causati da violazioni del diritto dell'Unione
In vigore dal 25 nov 2016
Responsabilità per i danni causati da violazioni del diritto dell'Unione
1. Gli Stati membri contraenti sono responsabili in solido dei danni derivanti da una violazione del diritto dell'Unione da parte della corte d'appello, conformemente al diritto dell'Unione in materia di responsabilità extracontrattuale degli Stati membri per i danni causati dai relativi tribunali nazionali in violazione del diritto dell'Unione.
2. Le azioni per il risarcimento di tali danni sono proposte contro lo Stato membro contraente in cui il ricorrente ha la sua residenza o la sede principale di attività ovvero, in mancanza di una residenza o sede principale di attività, la sua sede di attività, dinanzi all'autorità competente di tale Stato membro contraente.
Se il ricorrente non ha la residenza o la sede principale di attività ovvero, in mancanza di una residenza o sede principale di attività, la sua sede di attività, in uno Stato membro contraente, esso può proporre tale azione contro lo Stato membro contraente in cui ha sede la corte d'appello, dinanzi all'autorità competente di detto Stato membro contraente.
L'autorità competente applica la legge del foro, eccetto il diritto internazionale privato, a tutte le questioni non disciplinate dal diritto dell'Unione o dal presente accordo. Il ricorrente ha diritto ad ottenere l'intero importo del risarcimento riconosciuto dall'autorità competente da parte dallo Stato membro contraente contro cui è stata promossa l'azione.
3. Lo Stato membro contraente che ha pagato il risarcimento ha diritto ad ottenere dagli altri Stati membri contraenti un contributo proporzionale stabilito secondo il metodo di cui all', paragrafi 3 e 4. Le modalità che disciplinano il contributo degli Stati membri contraenti a titolo del presente paragrafo sono definite dal comitato amministrativo.
Storico versioni
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