Accordo›Capo V
Art. 26
Diritto di impedire l'utilizzazione indiretta dell'invenzione
In vigore dal 25 nov 2016
Diritto di impedire l'utilizzazione indiretta dell'invenzione
1. Un brevetto attribuisce al suo titolare il diritto di impedire a qualsiasi terzo che non abbia il consenso del titolare di fornire o offrire di fornire, nel territorio degli Stati membri contraenti in cui il brevetto ha effetto, a persone diverse dalle parti aventi diritto all'utilizzazione dell'invenzione brevettata dei mezzi relativi a un elemento essenziale di tale invenzione necessari per la sua attuazione in tale territorio, laddove il terzo sappia, o avrebbe dovuto sapere, che detti mezzi sono idonei e destinati ad attuare tale invenzione.
2. Il paragrafo 1 non si applica quando i mezzi sono prodotti che si trovano correntemente in commercio, a meno che il terzo non inciti la persona a cui sono forniti a commettere gli atti vietati dall'.
3. Le persone che compiono gli atti di cui all', lettere da a) a e), non si considerano parti aventi diritto all'utilizzazione dell'invenzione ai sensi del paragrafo 1.
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Prourn:nir:stato:legge:2016-11-03;214#art-a-26