Accordo›Capo V
Art. 25
Diritto di impedire l'utilizzazione diretta dell'invenzione
In vigore dal 25 nov 2016
Diritto di impedire l'utilizzazione diretta dell'invenzione
Un brevetto conferisce al suo titolare il diritto di impedire a qualsiasi terzo che non abbia il consenso del titolare di:
a) fabbricare, offrire, immettere sul mercato o utilizzare un prodotto oggetto del brevetto, o importare ovvero conservare il prodotto a tali fini;
b) utilizzare un procedimento che è oggetto del brevetto ovvero, qualora il terzo sappia, o avrebbe dovuto sapere, che l'utilizzazione del procedimento è vietata senza il consenso del titolare del brevetto, offrire il procedimento affinché sia utilizzato nel territorio degli Stati membri contraenti in cui il brevetto ha effetto;
c) offrire, immettere sul mercato, utilizzare o importare ovvero conservare a tali fini un prodotto ottenuto direttamente mediante un procedimento che è oggetto del brevetto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2016-11-03;214#art-a-25