Allegato I›Sez. 2
Art. 18
Costituzione e scioglimento di una divisione locale o regionale
In vigore dal 25 nov 2016
Costituzione e scioglimento di una divisione locale o regionale
1. La richiesta di uno o più Stati membri contraenti di costituire una divisione locale o regionale è indirizzata al presidente del comitato amministrativo. Essa indica la sede della divisione locale o regionale.
2. La decisione del comitato amministrativo che istituisce una divisione locale o regionale indica il numero di giudici per la divisione in questione e tale decisione è accessibile al pubblico.
3. Il comitato amministrativo decide di sciogliere una divisione regionale o locale su richiesta dello Stato membro contraente che ospita la divisione locale o degli Stati membri contraenti che partecipano alla divisione regionale. La decisione di sciogliere una divisione locale o regionale indica la data limite per l'introduzione di nuove cause dinanzi a detta divisione e la data in cui la divisione cesserà di esistere.
4. A decorrere dalla data in cui una divisione locale o regionale è sciolta, i giudici assegnati a tale divisione locale o regionale sono assegnati alla divisione centrale e le cause ancora pendenti dinanzi a detta divisione locale o regionale, così come l'ufficio periferico della cancelleria e tutta la documentazione sono trasferiti alla divisione centrale.
Storico versioni
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