Allegato I›Sez. 4
Art. 22
Nomina e revoca del cancelliere
In vigore dal 25 nov 2016
Nomina e revoca del cancelliere
1. Il praesidium nomina il cancelliere del tribunale per un periodo di sei anni. Il cancelliere può essere rinominato.
2. Due settimane prima della data fissata per la nomina del cancelliere, il presidente della corte d'appello informa il praesidium delle candidature presentate per il posto vacante.
3. Prima di assumere le sue funzioni, il cancelliere presta dinanzi al praesidium il giuramento di esercitare le funzioni di cancelliere in piena imparzialità e secondo coscienza.
4. Il cancelliere può essere rimosso dalle sue funzioni soltanto se non soddisfa più agli obblighi derivanti dalla sua carica. Il praesidium decide dopo aver ascoltato il cancelliere.
5. Se il cancelliere cessa dal mandato prima della scadenza, il praesidium nomina il suo successore per un periodo di sei anni.
6. Se il cancelliere è assente o nell'impossibilità di assistere o tale posto è vacante, il presidente della corte d'appello, previa consultazione del praesidium, designa un membro del personale del tribunale per svolgere le mansioni del cancelliere.
Storico versioni
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