Allegato ICapo III

Art. 31

Bilancio provvisorio

In vigore dal 25 nov 2016
Bilancio provvisorio 1. Se, all'inizio dell'esercizio finanziario, il bilancio non è stato ancora adottato dal comitato del bilancio, le spese possono essere effettuate mensilmente per linea o seguendo un'altra suddivisione del bilancio, conformemente al regolamento finanziario, nel limite di un dodicesimo dei crediti del bilancio dell'esercizio finanziario precedente, a condizione che i crediti così messi a disposizione del praesidium non siano superiori al dodicesimo di quelli previsti nel progetto di bilancio. 2. Il comitato del bilancio, su riserva del rispetto delle altre disposizioni di cui al paragrafo 1, può autorizzare spese superiori al dodicesimo dei crediti del bilancio dell'esercizio precedente.
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urn:nir:stato:legge:2016-11-03;214#art-ai-31

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Bilancio provvisorio (Art. 31 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, con Allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013.) — Testo vigente | Portale Normativo