Allegato I›Capo III
Art. 32
Revisione dei conti
In vigore dal 25 nov 2016
Revisione dei conti
1. Gli stati finanziari annuali del tribunale sono esaminati da revisori indipendenti. I revisori sono nominati e se necessario rinviati dal comitato del bilancio.
2. La revisione, che si basa sulle norme contabili professionali ed ha luogo, se necessario, in situ, verifica che l'esecuzione del bilancio sia conforme a criteri di regolarità e legittimità e che l'amministrazione finanziaria del tribunale sia stata condotta secondo i principi dell'economia e della sana gestione finanziaria.
Al termine di ciascun esercizio i revisori elaborano una relazione contenente un parere di revisione contabile firmato.
3. Il praesidium sottopone al comitato del bilancio gli stati finanziari annuali del tribunale e la dichiarazione annuale di esecuzione del bilancio per l'esercizio finanziario precedente, unitamente alla relazione dei revisori.
4. Il comitato del bilancio approva i conti annuali e la relazione dei revisori e dà scarico al praesidium in relazione all'esecuzione del bilancio.
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