Allegato I›Capo IV
Art. 37
Decisione in contumacia
In vigore dal 25 nov 2016
Decisione in contumacia
1. Su richiesta di una parte di una causa, può essere pronunciata una decisione in contumacia conformemente al regolamento di procedura qualora l'altra parte, dopo aver ricevuto notifica dell'atto di citazione o di un atto equivalente, si astenga dal depositare conclusioni scritte per difendersi o non compaia in udienza. Tale decisione può essere impugnata entro un mese dalla notifica alla parte nei confronti della quale è stata pronunciata la decisione in contumacia.
2. L'impugnazione non ha effetti sospensivi sulla decisione in contumacia salvo diversa decisione del tribunale.
Storico versioni
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