Convenzione

Art. 26

In vigore dal 24 nov 2016
Membri delle missioni diplomatiche e degli uffici consolari Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i membri delle missioni diplomatiche o degli uffici consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o delle disposizioni di accordi particolari.
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urn:nir:stato:legge:2016-11-03;212#art-c-26

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