Convenzione
Art. 27
In vigore dal 24 nov 2016
Diritto ai benefici
1. Nonostante le altre disposizioni della presente Convenzione, un beneficio ai sensi della presente Convenzione non può essere concesso in relazione ad un elemento di reddito se è ragionevole concludere, tenuti presenti tutti i fatti e tutte le circostanze pertinenti, che l'ottenimento di tale beneficio era uno degli scopi principali di qualsiasi intesa o transazione che ha portato direttamente o indirettamente a tale beneficio, a meno che non sia stabilito che la concessione di tale beneficio in queste circostanze sarebbe conforme con l'oggetto e lo scopo delle pertinenti disposizioni della presente Convenzione.
2. Quando un'impresa di uno Stato contraente riceve redditi dall'altro Stato contraente, ed il primo Stato contraente considera tali redditi attribuibili a una stabile organizzazione situata al di fuori di detto Stato contraente, i benefici fiscali che altrimenti si applicherebbero in base alle altre disposizioni della presente Convenzione non si applicano a tali redditi se:
a) gli utili di detta stabile organizzazione sono soggetti ad un'aliquota d'imposta effettiva aggregata nel primo Stato contraente e nello Stato in cui la stabile organizzazione è situata inferiore al 60 per cento dell'aliquota generale dell'imposta sulle società applicabile nel primo Stato contraente; o
b) la stabile organizzazione è situata in un terzo Stato che non ha un trattato generale in materia di imposta sul reddito in vigore con lo Stato contraente a cui vengono richiesti i benefici della presente Convenzione, a meno che il primo Stato contraente includa il reddito attribuibile alla stabile organizzazione nella sua base imponibile.
I dividendi, interessi o canoni ai quali si applicano le disposizioni del presente paragrafo sono imponibili nell'altro Stato contraente con un'aliquota che non può eccedere il 25 per cento del loro ammontare lordo. Qualsiasi altro reddito a cui si applicano le disposizioni del presente paragrafo è imponibile in conformità con la legislazione interna dell'altro Stato contraente, nonostante ogni altra disposizione della presente Convenzione. Tuttavia, se ad un residente di uno Stato contraente sono negati i benefici della presente Convenzione ai sensi del presente paragrafo, l'autorità competente dell'altro Stato contraente, ciononostante, può concedere i benefici della presente Convenzione rispetto ad uno specifico elemento di reddito, se tale concessione di benefici è giustificata alla luce della motivazione in base alla quale tale residente non rientrava nelle condizioni di cui al presente paragrafo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2016-11-03;212#art-c-27