Convenzione

Art. 28

In vigore dal 24 nov 2016
Disposizioni varie 1. In relazione ai conti o fondi di investimento («veicoli di investimento collettivo») costituiti in uno Stato contraente, che non rispondono alla definizione fornita al paragrafo 1 dell', le disposizioni della presente Convenzione non devono essere interpretate nel senso di limitare l'imposizione fiscale, in entrambi gli Stati contraenti in base alle proprie legislazioni interne, sulle remunerazioni effettuate da tali conti o fondi di investimento, nonché sul reddito derivante dal riscatto o dall'alienazione delle quote detenute dai partecipanti a tali fondi o conti di investimento. 2. Ai fini del paragrafo 3 dell'articolo XXII (Consultazione) dell'Accordo generale sugli scambi di servizi, gli Stati contraenti convengono che, nonostante tale paragrafo, qualsiasi controversia tra loro per quanto riguarda la questione se una misura rientri o meno nell'ambito di applicazione della presente Convenzione può essere sottoposta al Consiglio per gli scambi di servizi, come previsto da detto paragrafo, unicamente con il consenso di entrambi gli Stati contraenti. Qualsiasi dubbio sull'interpretazione del presente paragrafo è risolto ai sensi del paragrafo 3 dell' o, in mancanza di accordo nell'ambito di tale procedura, in virtù di una qualsiasi altra procedura concordata da entrambi gli Stati contraenti. 3. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano l'applicazione delle disposizioni esistenti della normativa cilena DL 600 (Statuto degli investimenti esteri) in quanto in vigore al momento della firma della presente Convenzione e in quanto emendabile di volta in volta senza modificarne il principio generale. 4. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano la tassazione in Cile di un residente in Italia per quanto riguarda gli utili attribuibili ad una stabile organizzazione situata in Cile, con riferimento sia all'imposta di prima categoria che all'imposta addizionale ma solo a condizione che l'imposta di prima categoria sia pienamente deducibile nel calcolo dell'importo dell'imposta addizionale. 5. I contributi a un regime pensionistico costituito e riconosciuto ai fini fiscali in uno Stato contraente che sono versati al fondo da o per conto di una persona fisica che svolge un'attività nell'altro Stato contraente sono, ai fini della determinazione dell'imposta dovuta dalla persona fisica e degli utili di un'impresa che sono imponibili in detto Stato, considerati in detto Stato allo stesso modo e soggetti alle stesse condizioni e limitazioni dei contributi versati ad un regime pensionistico che è riconosciuto a fini fiscali in detto Stato, a condizione che: a) la persona fisica non fosse un residente di detto Stato, e partecipasse al regime pensionistico, immediatamente prima di iniziare a svolgere l'attività in detto Stato, e b) il regime pensionistico sia accettato dall'autorità competente di tale Stato come corrispondente in linea generale ad un regime pensionistico riconosciuto come tale ai fini fiscali da parte di detto Stato. Ai fini del presente paragrafo: i) l'espressione «regime pensionistico» designa un accordo in cui la persona fisica partecipa al fine di garantire prestazioni pensionistiche dovute per l'attività svolta di questo paragrafo, e ii) un regime pensionistico è riconosciuto a fini fiscali in uno Stato se i contributi al regime stesso attribuiscono diritto a riduzioni d'imposta in detto Stato. I benefici concessi in virtù del presente paragrafo non possono eccedere i benefici che sarebbero riconosciuti dall'altro Stato ai propri residenti in relazione a contributi versati, o a somme altrimenti maturate in base ad un regime pensionistico riconosciuto ai fini fiscali da detto Stato.
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urn:nir:stato:legge:2016-11-03;212#art-c-28

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